Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SETTIMO
Art. 431
436 / 738Revisione.
In vigore dal 21 mag 1941
Le sentenze dei tribunali militari di bordo sono soggette a revisione nei casi e nei modi stabiliti dall'.
Se la revisione è ammessa, il tribunale supremo militare rimette gli atti a un tribunale militare territoriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-431