Art. 431 · Revisione.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo SETTIMO

Art. 431

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Revisione.

In vigore dal 21 mag 1941
Le sentenze dei tribunali militari di bordo sono soggette a revisione nei casi e nei modi stabiliti dall'. Se la revisione è ammessa, il tribunale supremo militare rimette gli atti a un tribunale militare territoriale.
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