Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo QUARTO
Art. 43
480 / 738Partecipazione alla guerra con fedeltà e onore.
In vigore dal 21 mag 1941
Per i militari, che, pur non avendo conseguito alcuna delle attestazioni di merito o di valore indicate nell'articolo precedente, abbiano adempiuto con fedeltà e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra, i termini stabiliti dalla legge per la concessione della riabilitazione sono computati, ragguagliandosi a un anno ogni trimestre di campagna compiuto, o soltanto iniziato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-43-2