Art. 43 · Partecipazione alla guerra con fedeltà e onore.
Codice penale militare di guerraLibro SECONDOTitolo QUARTO

Art. 43

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Partecipazione alla guerra con fedeltà e onore.

In vigore dal 21 mag 1941
Per i militari, che, pur non avendo conseguito alcuna delle attestazioni di merito o di valore indicate nell'articolo precedente, abbiano adempiuto con fedeltà e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra, i termini stabiliti dalla legge per la concessione della riabilitazione sono computati, ragguagliandosi a un anno ogni trimestre di campagna compiuto, o soltanto iniziato.
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