Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SESTO›Capo II
Art. 411
416 / 738Esecuzione di pene accessorie.
In vigore dal 21 mag 1941
La degradazione, la rimozione, la sospensione dal grado e la sospensione dall'impiego sono eseguite dalla Autorità militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.
Il pubblico ministero provvede per l'annotazione nella scheda del casellario giudiziale delle pene accessorie, che, a norma del codice penale e della legge penale militare, conseguono a una condanna, e di quelle applicate provvisoriamente.
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