Art. 400 · Casi di ricorso. Presentazione dei motivi.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUINTOCapo IVSez. III

Art. 400

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Casi di ricorso. Presentazione dei motivi.

In vigore dal 21 mag 1941
Contro la sentenza, con la quale il tribunale supremo militare rigetta, in tutto o in parte, il ricorso proposto contro una sentenza di condanna, il procuratore generale militare del Re Imperatore e il condannato possono proporre ricorso per cassazione, per incompetenza o eccesso di potere. Il ricorso può essere proposto in ogni tempo, prima che la pena sia estinta. Il ricorso non ha effetto sospensivo; ma, se è stata inflitta la pena di morte, la sospensione della esecuzione può essere ordinata dal Ministro della giustizia. I motivi di ricorso possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono essere presentati, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla notificazione dell'avviso del deposito degli atti nella cancelleria della corte di cassazione.
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