Codice penale militare di guerra›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 4
442 / 738Legge penale militare di guerra in relazione ai luoghi.
In vigore dal 21 mag 1941
La legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, quando essi siano commessi nei luoghi che sono in stato di guerra o sono considerati tali.
Nondimeno, durante lo stato di guerra, la legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, anche se commessi in luoghi che non sono in stato di guerra o non sono considerati tali:
1° quando sia espressamente disposto dalla legge;
2° quando dai reati medesimi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-4-2