Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 4
4 / 738Appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
In vigore dal 21 mag 1941
Agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale la legge penale militare si applica, quando prestano comunque servizio alle armi.
Agli effetti della legge penale militare, gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, quando sono chiamati per prestare servizio alle armi, sono considerati in servizio, ancorchè non si presentino, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento stabilito per la cessazione del servizio stesso.
Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale la legge penale militare si applica, quando commettono un reato preveduto dalla legge medesima a causa del servizio, ovvero a danno di questo o della amministrazione militare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-4