Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo IV›Sez. II
Art. 399
404 / 738Limite dell'applicazione della pena nel giudizio di rinvio.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando una sentenza di condanna a pena diversa dalla pena di morte sia annullata su ricorso dell'imputato, il tribunale militare di rinvio può infliggere una pena più grave di quella applicata con la sentenza annullata, ma non può pronunciare condanna alla pena di morte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-399