Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo III›Sez. III
Art. 382
387 / 738Casi del giudizio per decreto.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei procedimenti per reati militari, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a un anno, il pubblico ministero, se in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a sei mesi, può chiedere al presidente del tribunale militare che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento.
La disposizione del comma precedente si applica anche:
1° nei procedimenti per i delitti indicati nei numeri 1° e 7° dell', per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria, semprechè il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a lire cinquecento;
2° nei procedimenti per i reati indicati nel numero 3° dell', per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria, semprechè il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta una pena detentiva in misura non superiore a un anno, ovvero una pena pecuniaria in misura non superiore a lire cinquecento;
3° in ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge.
Il procedimento per decreto non è ammesso nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo 506 del codice di procedura penale.
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