Art. 381 · Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUINTOCapo IIISez. II

Art. 381

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Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiuso il dibattimento, il tribunale può disporre che si proceda con istruzione formale. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall', il giudice, anche all'inizio del dibattimento, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero, perché proceda con le forme ordinarie. In entrambi i casi preveduti dai commi precedenti, il tribunale ordina la liberazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura. I provvedimenti indicati nei commi precedenti sono dati con ordinanza.
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