Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo III›Sez. I
Art. 378
383 / 738Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando si è proceduto in contumacia, la sentenza è notificata all'imputato nei modi stabiliti per la notificazione delle sentenze di rinvio a giudizio, ed è soggetta alle impugnazioni stabilite per le sentenze pronunciate in contraddittorio.
Il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare può proporsi anche per il motivo dell'illegale dichiarazione della contumacia.
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