Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo II›Sez. III
Art. 374
379 / 738Contenuto del processo verbale di dibattimento e norme per la sua compilazione.
In vigore dal 21 mag 1941
Il processo verbale del dibattimento è compilato secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale, e, oltre le enunciazioni da questo prescritte, deve con tenere la menzione:
1° del grado dei giudici effettivi o supplenti che hanno deliberato la sentenza, e dell'arma o corpo a cui appartengono;
2° del grado dell'imputato e del corpo o della nave a cui appartiene;
3° della lettura del dispositivo della sentenza e della osservanza delle relative formalità.
Le dichiarazioni dell'imputato e le deposizioni dei testimoni sono riassunte nel processo verbale secondo le disposizioni date dal presidente, o in quanto sia richiesto da una delle parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-374