Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo II›Sez. I
Art. 368
373 / 738Decisione sulle eccezioni di nullità verificatesi nella istruzione.
In vigore dal 21 mag 1941
Le eccezioni di nullità proposte nel termine stabilito dall' sono trattate e decise nel dibattimento, subito dopo compiute per la prima volta le formalità per la sua apertura, salvo che il tribunale ritenga opportuno differire la discussione o rinviare la decisione alla chiusura del dibattimento, insieme con la sentenza di merito.
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