Art. 367 · Reati commessi in udienza; giudizio immediato.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUINTOCapo IISez. I

Art. 367

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Reati commessi in udienza; giudizio immediato.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando è commesso un reato all'udienza di un tribunale militare, si procede a norma dell'articolo 435 del codice di procedura penale. Si osservano le disposizioni dell'articolo 436 del codice di procedura penale, oltre che nei casi indicati nell'articolo stesso, anche quando: 1° il reato è punibile con la pena della reclusione militare superiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, o con una pena militare più grave; 2° il reato è commesso all'udienza del tribunale supremo militare.
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