Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo II›Sez. I
Art. 367
372 / 738Reati commessi in udienza; giudizio immediato.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando è commesso un reato all'udienza di un tribunale militare, si procede a norma dell'articolo 435 del codice di procedura penale.
Si osservano le disposizioni dell'articolo 436 del codice di procedura penale, oltre che nei casi indicati nell'articolo stesso, anche quando:
1° il reato è punibile con la pena della reclusione militare superiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, o con una pena militare più grave;
2° il reato è commesso all'udienza del tribunale supremo militare.
Storico versioni
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