Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo II›Sez. I
Art. 366
371 / 738Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato.
In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, il nuovo dibattimento è richiesto e stabilito e la citazione è eseguita secondo le disposizioni del capo primo di questo titolo.
In conseguenza del provvedimento che rinvia il dibattimento, il giudice può valersi di tutte le facoltà e il pubblico ministero e le parti private possono esercitare tutti i diritti a essi spettanti nel corso degli atti preliminari al giudizio, eccettuati quei diritti per i quali siasi già verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli del codice di procedura penale e la dichiarazione preveduta dall' di questo codice rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano.
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