Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUINTO›Capo I›Sez. II
Art. 360
365 / 738Requisiti del decreto di citazione. Nullità. Notificazione.
In vigore dal 21 mag 1941
Il decreto di citazione a giudizio contiene:
1° le generalità dell'imputato, con le indicazioni prescritte dall' e le altre atte a identificarlo;
2° la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, e l'avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia;
3° la data e la sottoscrizione del presidente e del cancelliere.
Per il termine a comparire si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'.
Il decreto di citazione è nullo, se non è stato preceduto dalla notificazione della richiesta del pubblico ministero, e nei casi indicati nell' del codice di procedura penale.
Il decreto di citazione è notificato nei modi stabiliti dall'.
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