Art. 357 · Sanatorio delle nullità verificatesi nella istruzione.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUINTOCapo ISez. I

Art. 357

Abrogato362 / 738

Sanatorio delle nullità verificatesi nella istruzione.

In vigore dal 6 nov 1947
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103

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