Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. II›§ 4
Art. 336
341 / 738Atti o cose costituenti segreto militare o di ufficio.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando il militare, che ha in deposito, o che custodisce o detiene atti, documenti o cose di carattere militare, non aderisce alla richiesta di esibirli, fattagli dal giudice istruttore, dichiarando che trattasi di segreto militare o di segreto d'ufficio, il giudice, ove non ritenga fondata tale dichiarazione, rimette gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, il quale provvede a norma dell', se la dichiarazione concerne un segreto militare, e può disporre che il giudice istruttore proceda al sequestro, se la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio.
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