Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. II›§ 3
Art. 333
338 / 738Nomina dell'interprete.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando è necessario ricorrere all'opera di un interprete, il giudice lo nomina, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-333