Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. II›§ 2
Art. 332
337 / 738Termine per la presentazione della relazione del perito.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce, per la presentazione in iscritto della relazione, un termine che non può superare la durata di due mesi. Questo termine può essere prorogato una sola volta dallo stesso giudice, sentito il procuratore militare del Re Imperatore. Se il perito non presenta la relazione nel termine prefissogli, il giudice lo sostituisce, ed applica le disposizioni dell' del codice di procedura penale. Degli atti suindicati il giudice fa compilare processo verbale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-332