Art. 311 · Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUARTOCapo ISez. II§ 1

Art. 311

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Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando, per un reato soggetto alla giurisdizione ordinaria, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorità giudiziaria ordinaria, si deve procedere all'arresto dell'imputato, militare o non militare, in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare, l'Autorità giudiziaria ordinaria ne fa richiesta all'Autorità militare, la quale è tenuta a porre immediatamente l'imputato a disposizione dell'Autorità giudiziaria.
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