Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo SECONDO
Art. 31
465 / 738Degradazione.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare incorso nella degradazione per effetto di una condanna a pena detentiva, la cui esecuzione è stata differita a norma dell', continua, per tutto il tempo in cui la pena non è eseguita, a prestare servizio militare, e la degradazione produce, per tale periodo, gli effetti della rimozione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-31-2