Art. 307 · Assistenza del cancelliere.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUARTOCapo ISez. I§ 2

Art. 307

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Assistenza del cancelliere.

In vigore dal 21 mag 1941
Il procuratore militare del Re Imperatore, in tutti gli atti che compie, è assistito dal cancelliere.
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