Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IV›Sez. I
Art. 299
304 / 738Notificazioni ai militari che devono comparire come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate.
In vigore dal 21 mag 1941
Le notificazioni ai militari in servizio alle armi, che devono comparire, come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate, davanti ai tribunali militari, sono eseguite con semplice avviso per iscritto o telegrafico, diretto dall'Autorità procedente al comando da cui il militare dipende. Il comando stesso trasmette senza indugio all'Autorità procedente l'attestato della fatta intimazione.
Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, i militari in servizio alle armi possono essere citati con avviso verbale, anche telefonico, diretto ai rispettivi superiori, che hanno l'obbligo di curare l'immediata intimazione.
Se i militari sono in congedo o altrimenti lontani dalla sede del corpo, l'avviso può essere notificato a cura dell'arma dei carabinieri Reali del luogo, che invia subito la sua relazione all'Autorità procedente.
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