Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo VII
Art. 298
736 / 738Procedimenti penali pendenti, di competenza del giudice ordinario o di giudici speciali.
In vigore dal 21 mag 1941
I procedimenti penali pendenti davanti ai tribunali militari di guerra, di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria o di un giudice speciale, à termini degli , sono rimessi dai procuratori militari del Re Imperatore al procuratore generale presso la corte d'appello del rispettivo distretto o ai competenti uffici delle giurisdizioni speciali, i quali provvedono per l'ulteriore corso del procedimento, secondo le norme della competenza ordinaria.
Nei procedimenti stessi rimangono validi gli atti d'istruzione compiuti dall'Autorità giudiziaria militare, fatta eccezione per le requisitorie finali e i provvedimenti di rinvio a giudizio.
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