Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo VII
Art. 297
735 / 738Procedimenti penali definiti.
In vigore dal 21 mag 1941
Cessato lo stato di guerra e disciolti i tribunali militari di guerra, i rispettivi procuratori militari del Re Imperatore, secondo le norme stabilite dal regolamento giudiziario militare, rimettono gli atti dei procedimenti penali irrevocabilmente definiti al procuratore generale militare del Re Imperatore, che ne ordina il deposito presso la cancelleria del tribunale supremo militare.
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