Art. 296 · Esecuzione di sentenze di condanna nel territorio dello Stato nemico.
Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo VI

Art. 296

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Esecuzione di sentenze di condanna nel territorio dello Stato nemico.

In vigore dal 21 mag 1941
Nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, l'Autorità giudiziaria militare provvede all'esecuzione delle sentenze di condanna e alla eventuale conversione delle pene pecuniarie in pene detentive, ancorchè il condannato sia estraneo alle forze armate dello Stato; salvo che dal comandante del corpo di occupazione sia diversamente disposto.
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