Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IV›Sez. I
Art. 296
301 / 738Obbligo d'osservanza delle norme processuali.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria militare, i magistrati militari, i giudici militari, i cancellieri giudiziari militari, gli ufficiali giudiziari, i messi giudiziari militari, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare sono obbligati a osservare le norme stabilite da questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura penale, anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione particolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-296