Art. 296 · Obbligo d'osservanza delle norme processuali.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo TERZOCapo IVSez. I

Art. 296

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Obbligo d'osservanza delle norme processuali.

In vigore dal 21 mag 1941
Nei procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria militare, i magistrati militari, i giudici militari, i cancellieri giudiziari militari, gli ufficiali giudiziari, i messi giudiziari militari, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare sono obbligati a osservare le norme stabilite da questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura penale, anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione particolare.
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