Art. 294 · Disciplina dei difensori militari.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo TERZOCapo IIISez. II

Art. 294

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Disciplina dei difensori militari.

In vigore dal 21 mag 1941
Il difensore militare, nominato di ufficio o scelto dall'imputato, non può rifiutare l'incarico senza giusti motivi. Se ricorrono giusti motivi, il presidente ha facoltà di concedere la dispensa. Se il rifiuto di assumere la difesa non è giustificato, al difensore militare è inflitta dallo stesso tribunale militare, in via disciplinare, una delle punizioni, che, a norma dei regolamenti, può infliggere il superiore gerarchico. Il difensore militare, ancorchè scelto dall'imputato, se accetta qualsiasi compenso, in qualunque forma, per il servizio della difesa, soggiace a provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.
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