Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo VI
Art. 293
731 / 738Esecuzione di sentenze di condanna per il reato di inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico.
In vigore dal 25 ott 1994
La sentenza di condanna alla pena di morte, pronunciata contro il colpevole del reato preveduto dall', non può essere eseguita, se non dopo ricevute le disposizioni del Ministro da cui dipende il condannato.
38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-293-2