Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo III›Sez. II
Art. 293
298 / 738Difensori.
In vigore dal 6 nov 1947
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103.
Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare il giudice istruttore o il presidente, con provvedimento non soggetto a impugnazione, può escludere il difensore o il consulente tecnico non militare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-293