Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo VI
Art. 292
730 / 738Rinvio della esecuzione.
In vigore dal 25 ott 1994
La esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte può essere sospesa per disposizione del comandante indicato nel primo comma dell'articolo precedente, o del comandante supremo, ove sia presentata domanda di grazia dal condannato, dai suoi congiunti o dal difensore. 38a
La esecuzione è differita:
1° quando il condannato si trovi in stato di grave infermità di mente o di corpo;
2° quando la persona condannata sia una donna incinta.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-292-2