Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo III›Sez. I
Art. 291
296 / 738Attribuzioni del procuratore militare del Re Imperatore.
In vigore dal 21 mag 1941
Il procuratore militare del Re Imperatore, sotto la dipendenza e la direzione del procuratore generale militare del Re Imperatore:
1° vigila sull'osservanza delle leggi, sull'ordine delle competenze e sulla sollecita spedizione delle cause;
2° fa eseguire i provvedimenti dei tribunali militari e del giudice istruttore;
3° esercita tutte le altre attribuzioni, che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-291