Art. 288 · Sentenze dei tribunali militari di guerra.
Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo V

Art. 288

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Sentenze dei tribunali militari di guerra.

In vigore dal 21 mag 1941
Contro le sentenze dei tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata, di piazza forte, di bordo e straordinari non è ammessa alcuna impugnazione. Contro le sentenze dei tribunali militari territoriali di guerra è ammesso il ricorso al tribunale supremo militare, che funziona, in questo caso, quale tribunale supremo militare di guerra, osservate le disposizioni del codice penale militare di pace.
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