Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 284
722 / 738Revoca della convocazione.
In vigore dal 21 mag 1941
Se occorrono altri elementi di prova del reato, oltre quelli, che, a norma di legge, consentono la convocazione dei tribunale militare di guerra straordinario, il pubblico ministero li assume direttamente; e, se risultano escluse le condizioni richieste per la convocazione del tribunale straordinario, il comandante che lo ha convocato revoca l'ordine di convocazione, e si procede nei modi ordinari.
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