Art. 284 · Revoca della convocazione.
Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo III

Art. 284

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Revoca della convocazione.

In vigore dal 21 mag 1941
Se occorrono altri elementi di prova del reato, oltre quelli, che, a norma di legge, consentono la convocazione dei tribunale militare di guerra straordinario, il pubblico ministero li assume direttamente; e, se risultano escluse le condizioni richieste per la convocazione del tribunale straordinario, il comandante che lo ha convocato revoca l'ordine di convocazione, e si procede nei modi ordinari.
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