Art. 283 · Casi di convocazione; competenza.
Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo III

Art. 283

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Casi di convocazione; competenza.

In vigore dal 25 ott 1994
Il tribunale militare di guerra straordinario è competente a conoscere dei reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte, quando l'imputato sia stato arrestato in flagranza e il comandante, competente a costituirlo a norma della legge relativa all'ordinamento giudiziario militare, ne abbia deciso la convocazione, per la necessità di un giudizio immediato, a scopa di esemplarità. 38a La competenza del tribunale militare di guerra straordinario è limitata alla cognizione del reato, per il quale è convocato.

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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Pro

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