Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 283
721 / 738Casi di convocazione; competenza.
In vigore dal 25 ott 1994
Il tribunale militare di guerra straordinario è competente a conoscere dei reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte, quando l'imputato sia stato arrestato in flagranza e il comandante, competente a costituirlo a norma della legge relativa all'ordinamento giudiziario militare, ne abbia deciso la convocazione, per la necessità di un giudizio immediato, a scopa di esemplarità. 38a
La competenza del tribunale militare di guerra straordinario è limitata alla cognizione del reato, per il quale è convocato.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-283-2