Art. 278 · Competenza speciale dei tribunali militari di bordo.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo TERZOCapo IISez. II§ 2

Art. 278

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Competenza speciale dei tribunali militari di bordo.

In vigore dal 21 mag 1941
I tribunali militari di bordo giudicano altresì: 1° le persone imbarcate sopra navi mercantili in convoglio sotto scorta di navi militari, per i reati soggetti alla giurisdizione militare; 2° le persone imbarcate sopra navi mercantili nazionali, che all'estero concorrono nella diserzione di militari imbarcati su navi militari; 3° i piloti e i capitani di navi mercantili nazionali, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice; 4° coloro che, in una rada dello Stato o straniera, occupata militarmente da forze navali, commettono alcuno dei reati militari di tradimento, spionaggio, istigazione di militari alla diserzione o concorso in essa, danneggiamento di opere, edifici o cose mobili militari, ovvero alcuno dei delitti indicati nel numero 1° dell'. Nel caso preveduto dal numero 2° del comma precedente, la competenza è determinata con riferimento alla nave a cui appartiene il militare colpevole di diserzione.
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