Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. II›§ 1
Art. 276
281 / 738Effetti della connessione sulla competenza per territorio.
In vigore dal 21 mag 1941
La competenza per i procedimenti connessi, rispetto ai quali sono competenti per territorio tribunali militari diversi, appartiene al tribunale militare del luogo nel quale fu commesso il reato più grave, o, in caso di reati di pari gravità, il maggior numero di essi.
Se i reati soggetti alla competenza di tribunali militari diversi sono di pari gravità e numero, è competente a conoscerne il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare.
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