Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo I›Sez. II
Art. 272
710 / 738Emissione dei mandati.
In vigore dal 25 ott 1994
Deve essere emesso mandato di cattura contro l'imputato di reato per il quale la legge stabilisce la pena di morte. 38a
In ogni altro caso, può essere emesso mandato di cattura o di comparizione.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-272-2