Art. 272 · Emissione dei mandati.
Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo ISez. II

Art. 272

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Emissione dei mandati.

In vigore dal 25 ott 1994
Deve essere emesso mandato di cattura contro l'imputato di reato per il quale la legge stabilisce la pena di morte. 38a In ogni altro caso, può essere emesso mandato di cattura o di comparizione.

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-272-2