Art. 272 · Competenza dei tribunali militari territoriali.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo TERZOCapo IISez. II§ 1

Art. 272

277 / 738

Competenza dei tribunali militari territoriali.

In vigore dal 21 mag 1941
Appartiene ai tribunali militari territoriali la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, esclusi quelli di competenza dei tribunali militari di bordo e dei tribunali militari istituiti presso forze armate concentrate. Per la determinazione della competenza territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-272