Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. II›§ 1
Art. 272
277 / 738Competenza dei tribunali militari territoriali.
In vigore dal 21 mag 1941
Appartiene ai tribunali militari territoriali la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, esclusi quelli di competenza dei tribunali militari di bordo e dei tribunali militari istituiti presso forze armate concentrate.
Per la determinazione della competenza territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
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