Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo I›Sez. I
Art. 270
708 / 738Decisione del comandante.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi per i quali non sia intervenuta delega a norma del secondo comma dell', il comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale, o il comandante supremo nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo stesso, esamina gli atti, e, sentito il pubblico ministero, decide se sia da promuoversi l'azione penale. In caso affermativo, il pubblico ministero determina se sia da procedersi con istruzione formale ovvero con istruzione sommaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-270-2