Art. 270 · Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo TERZOCapo I

Art. 270

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Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

In vigore dal 7 mar 1996
Nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari. Il giudizio su di essa è sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata, nella istruzione, la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione, o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 22-28 febbraio 1996, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 6/3/1996, n. 10) ha dichiarato: - l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo; - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.

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Pro

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