Art. 27 · Pubblicazione della sentenza di condanna.
Codice penale militare di guerraLibro SECONDOTitolo PRIMO

Art. 27

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Pubblicazione della sentenza di condanna.

In vigore dal 25 ott 1994
Salvo che il giudice disponga altrimenti, le sentenze di condanna alla pena di morte o all'ergastolo, pronunciate dai tribunali militari di guerra per i reati di tradimento, di spionaggio o di diserzione al nemico o in presenza del nemico, sono pubblicate per estratto mediante affissione, oltre che nei luoghi indicati nel codice penale militare di pace, anche nel comune in cui il militare ebbe l'ultima residenza o dimora. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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Pro

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