Art. 269 · Rimessione degli atti al comandante.
Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo ISez. I

Art. 269

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Rimessione degli atti al comandante.

In vigore dal 21 mag 1941
Compiuti gli atti preliminari alla istruzione, l'ufficiale di polizia giudiziaria, o l'ufficio indicato nell', che li ha assunti, li rimette al comandante della unità, presso cui è costituito il tribunale militare di guerra competente, o al comandante supremo nei casi indicati nel terzo comma dell', avvertendo dell'invio il comando del corpo, della nave o dell'aeromobile, da cui dipende l'imputato. Anche il procuratore militare del Re Imperatore, nei casi per i quali non sia intervenuta delega a norma del secondo comma dell', rimette al comandante gli atti direttamente assunti.
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