Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 266
704 / 738Rimessione dei procedimenti penali a giudici speciali.
In vigore dal 21 mag 1941
I procedimenti penali pendenti, alla cessazione dello stato di guerra, davanti ai tribunali militari di guerra, in confronto di persone, che in tempo di pace sono soggette a una giurisdizione speciale, sono devoluti a questa giurisdizione.
La disposizione del comma precedente non si applica nei casi indicati nel secondo comma dell', osservate, per la competenza, le disposizioni dell'.
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