Art. 266 · Rimessione dei procedimenti penali a giudici speciali.
Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo SECONDOCapo III

Art. 266

704 / 738

Rimessione dei procedimenti penali a giudici speciali.

In vigore dal 21 mag 1941
I procedimenti penali pendenti, alla cessazione dello stato di guerra, davanti ai tribunali militari di guerra, in confronto di persone, che in tempo di pace sono soggette a una giurisdizione speciale, sono devoluti a questa giurisdizione. La disposizione del comma precedente non si applica nei casi indicati nel secondo comma dell', osservate, per la competenza, le disposizioni dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-266-2