Art. 263 · Conflitti di giurisdizione e di competenza.
Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo SECONDOCapo III

Art. 263

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Conflitti di giurisdizione e di competenza.

In vigore dal 21 mag 1941
Sui conflitti fra l'Autorità giudiziaria ordinaria e l'Autorità giudiziaria militare di guerra decide la corte di cassazione. Sui conflitti fra tribunali militari di guerra e altri tribunali militari, o fra più tribunali militari di guerra, decide il tribunale supremo militare.
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