Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 263
701 / 738Conflitti di giurisdizione e di competenza.
In vigore dal 21 mag 1941
Sui conflitti fra l'Autorità giudiziaria ordinaria e l'Autorità giudiziaria militare di guerra decide la corte di cassazione.
Sui conflitti fra tribunali militari di guerra e altri tribunali militari, o fra più tribunali militari di guerra, decide il tribunale supremo militare.
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