Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 258
696 / 738Piazza forte investita dal nemico.
In vigore dal 21 mag 1941
Se una piazza forte è investita dal nemico, il tribunale militare di guerra della piazza è competente a conoscere di tutti i reati, da chiunque commessi nel raggio di azione della piazza, ancorchè il reato, per la dipendenza o qualità dell'imputato, ovvero per altre circostanze, sia soggetto alla competenza di un tribunale diverso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-258-2