Art. 258 · Piazza forte investita dal nemico.
Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo SECONDOCapo III

Art. 258

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Piazza forte investita dal nemico.

In vigore dal 21 mag 1941
Se una piazza forte è investita dal nemico, il tribunale militare di guerra della piazza è competente a conoscere di tutti i reati, da chiunque commessi nel raggio di azione della piazza, ancorchè il reato, per la dipendenza o qualità dell'imputato, ovvero per altre circostanze, sia soggetto alla competenza di un tribunale diverso.
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