Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 251
689 / 738Tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata e di piazza forte.
In vigore dal 21 mag 1941
Qualunque sia il luogo del commesso reato, e salva la disposizione dell'ultimo comma, ai tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata e di piazza forte appartiene, rispettivamente, la cognizione:
1° dei reati commessi da militari dei corpi o servizi mobilitati, direttamente dipendenti dal comando dell'unità, presso cui è costituito ciascuno dei tribunali suindicati;
2° dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, che si trovano al servizio o al seguito di esse, presso i corpi o servizi suddetti.
La dipendenza è determinata dalla destinazione, ancorchè temporanea, ad alcuno dei corpi o servizi medesimi, e decorre dalla data di detta destinazione.
Le disposizioni precedenti regolano anche la competenza dei tribunali di unità mobilitate maggiori o minori di un corpo d'armata, che possono costituirsi secondo le disposizioni relative all'ordinamento giudiziario militare.
La cognizione dei reati commessi da ufficiali dei corpi o servizi mobilitati dipendenti dai corpi d'armata che fanno parte di una armata, appartiene ai tribunali militari di guerra d'armata.
Storico versioni
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