Art. 25 · Luogo di esecuzione della pena di morte.
Codice penale militare di guerraLibro SECONDOTitolo PRIMO

Art. 25

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Luogo di esecuzione della pena di morte.

In vigore dal 25 ott 1994
Durante lo stato di guerra, la pena di morte è eseguita nel luogo determinato dal comando dell'unità, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la sentenza; salvo che la legge disponga altrimenti. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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Pro

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