Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUINTO›Capo II
Art. 248
249 / 738Minaccia o ingiuria a un inferiore.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell', minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi.
La pena è della reclusione militare fino a due anni, se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell' del codice penale.
Le stesse pene si applicano, se il fatto è commesso mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-248