Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 247
685 / 738Autonomia dell'azione penale.
In vigore dal 21 mag 1941
Salvo che la legge disponga altrimenti, l'esercizio dell'azione penale non è subordinato a richiesta, a istanza o a qualsiasi autorizzazione a procedere; ferma la facoltà dei capi militari, nei casi espressamente indicati dalla legge, di richiedere il procedimento penale ovvero di applicare punizioni disciplinari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-247-2