Art. 247 · Autonomia dell'azione penale.
Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo SECONDOCapo II

Art. 247

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Autonomia dell'azione penale.

In vigore dal 21 mag 1941
Salvo che la legge disponga altrimenti, l'esercizio dell'azione penale non è subordinato a richiesta, a istanza o a qualsiasi autorizzazione a procedere; ferma la facoltà dei capi militari, nei casi espressamente indicati dalla legge, di richiedere il procedimento penale ovvero di applicare punizioni disciplinari.
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